Regolamento›Sez. 2
Art. 65
65 / 114In vigore dal 19 lug 1927
La prova a caldo consiste nell'esame accurato del frazionamento del generatore e del recipiente di vapore e dei suoi accessori.
La prova a caldo si deve fare dopo la prima prova idraulica e dopo le prove idrauliche per nuovo impianto e per restauro.
Le prove a caldo successive sono fatte, anche senza preavviso, a periodi di tempo non maggiori di due anni.
Per le locomobili destinate ad uso agricolo la prova a baldo periodica può essere sostituita, a giudizio dell'agente tecnico incaricato della verifica, da una prova idraulica alla pressione del bollo oppure da una visita interna.
In ogni caso però la prova a caldo deve essere eseguita dopo un intervallo non maggiore di quattro anni.
Storico versioni
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