Art. 65
RegolamentoSez. 2

Art. 65

65 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
La prova a caldo consiste nell'esame accurato del frazionamento del generatore e del recipiente di vapore e dei suoi accessori. La prova a caldo si deve fare dopo la prima prova idraulica e dopo le prove idrauliche per nuovo impianto e per restauro. Le prove a caldo successive sono fatte, anche senza preavviso, a periodi di tempo non maggiori di due anni. Per le locomobili destinate ad uso agricolo la prova a baldo periodica può essere sostituita, a giudizio dell'agente tecnico incaricato della verifica, da una prova idraulica alla pressione del bollo oppure da una visita interna. In ogni caso però la prova a caldo deve essere eseguita dopo un intervallo non maggiore di quattro anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-65