Regolamento›Sez. 2
Art. 62
62 / 114In vigore dal 19 lug 1927
La prova idraulica consiste nel sottoporre l'apparecchio a pressione idraulica.
La pressione deve essere mantenuta per tutto il tempo necessario per l'esame dell'apparecchio in ogni sua parte.
Per gli apparecchi costruiti nel Regno, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, completamente con materiale nuovo, mai adoperati e che debbono funzionare a non più di 10 kg., la prova idraulica si eseguisce ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione massima effettiva di lavoro. La pressione però non deve essere inferiore a kg. 1,5 per cmq.
Ove si tratti di apparecchi funzionanti al di sopra di 10 kg. per cmq. la prova deve essere fatta ad una pressione che superi di 5 kg. per cmq. quella normale. Tale pressione di prova non deve essere mai inferiore, in ogni caso, ad una volta e un quarto la pressione massima di lavoro.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicanti altresì:
a) agli apparecchi importati, anche se anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, nè mai sottoposti in Italia alle verifiche della legge;
b) agli apparecchi per i quali non si abbiano gli elementi di individuazione prescritti dal presente regolamento (libretto, targhetta e bollo);
e) agli apparecchi per i quali dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione sia stato autorizzato un aumento di pressione.
L'Associazione non può autorizzare un aumento di pressione tale da superare quella indicata sulla targhetta o altrimenti dichiarata dal costrittore.
Per gli apparecchi usati o riparati dei quali si conosca la provenienza e si abbiano gli elementi di individuazione prescritti dal presente regolamento, nonché per i generatori e recipienti di vapore, le prove idrauliche si eseguiscono ad una pressione uguale ad una volta e un quarto la pressione massima effettiva di lavoro o comunque mai inferiore ad un kg. per cmq. Ove si tratti di apparecchi funzionanti al di sopra di 10 kg. per cmq. la nuova prova sarà fatta ad una pressione che superi di kg. 2,5 quella normale ed in ogni caso non mai inferiore ad una volta ed un ottavo la pressione massima di lavoro.
La pressione di prova per gli apparecchi indicati ai commi a) e c) dell' deve essere quella indicata per i generatori o recipienti usati o riparati di cui al capoverso precedente.
Per gli apparecchi di vapore di cui alla lettera b) dell' ed all', la pressione di prova deve essere uguale a quella del bollo.
Storico versioni
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