Art. 58
RegolamentoSez. 2

Art. 58

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In vigore dal 19 lug 1927
I generatori semifissi di capacità totale inferiore ai 150 litri sono soggetti soltanto alle visite ed alle prove di esercizio prescritte per le locomobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-58