Art. 57
RegolamentoSez. 2

Art. 57

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In vigore dal 19 lug 1927
Ove l'agente tecnico ritenga che l'apparecchio non sia idoneo al funzionamento, ne deve ordinare la sospensione d'uso e deve prescrivere le sostituzioni, le riparazioni e le aggiunte necessarie, stabilendo altresì il termine per il loro adempimento e le verifiche da eseguirsi prima che l'apparecchio possa funzionare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-57