Art. 56
RegolamentoSez. 2

Art. 56

56 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
Salva l'eccezione di cui all' capoverso 2°, l'Associazione è obbligata a preavvisare l'interessato del giorno in cui avrà luogo la verifica. Può tuttavia disporre verifiche senza preavviso quando siano da presumersi infrazioni alle disposizioni regolamentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-56