Regolamento›Sez. 2
Art. 55
55 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Salvo le deroghe stabilite dall' e salvo le norme speciali di cui all', gli apparecchi a pressione soggetti alle norme del presente titolo debbono essere sottoposti, per poter essere messi e mantenuti in esercizio, alle verifiche prescritte dai seguenti articoli.
Dette verifiche sono eseguite dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-55