Art. 52
RegolamentoCapo IV

Art. 52

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In vigore dal 19 lug 1927
Salvo le deroghe stabilite dall' e salvo le norme speciali di cui all', gli esercenti di officine per la costruzione di apparecchi a pressione debbono far sottoporre gli apparecchi soggetti alle norme del presente titolo che man mano costruiranno o porranno in riparazione, ad una visita interna quando l'apparecchio sia ancora smontato o comunque non finito e ad una successiva prova idraulica quando la costruzione o la riparazione sia terminata. Ambedue queste verifiche debbono eseguirsi in officina. Tuttavia per gli apparecchi che non possono montarsi che sul luogo di esercizio, si eseguirà in officina solo la visita interna. Le visite suindicate debbono essere eseguite a norma degli e seguenti dagli agenti tecnici dell'Associazione, i quali rilasceranno un certificato delle prove eseguite. Il presente articolo si applica anche agli apparecchi in corso di costruzione e riparazione all'entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-52