Regolamento›Capo III
Art. 51
51 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Nei casi di scoppio o di gravi avarie di un apparecchio anche se non determinanti infortunio, l'utente deve farne denuncia entro 24 ore, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente, sia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione che al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro), fermi restando gli obblighi che in materia possano derivargli da altre disposizioni legislative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-51