Art. 50
RegolamentoCapo III

Art. 50

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In vigore dal 19 lug 1927
Le denuncie di cui alla lettera a) dell' debbono pervenire all'Associazione prima che l'apparecchio sia posto in esercizio ed in tempo utile perché possano essere eseguite le verifiche regolamentari; le denuncie di cui alle lettere b) e c) debbono pervenire prima che l'apparecchio venga riattivato; quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) entro 10 giorni dalla avvenuta variazione; le denuncie di cui alla lettera h) entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si prevede che l'apparecchio rimarrà inattivo, e le denuncie di cui al capoverso 1° dell' debbono pervenire nei termini che saranno stabiliti dall'Associazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-50