Art. 46
RegolamentoCapo III

Art. 46

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In vigore dal 19 lug 1927
Salve le norme di cui all' per i recipienti destinati al trasporto di gas e per recipienti fissi assimilabili ad essi, deve essere data denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, di ogni apparecchio soggetto alle prescrizioni del presente titolo, che: a) debba essere posto in esercizio; b) abbia subito uno dei restauri indicati all', lettera c); c) sia stato oggetto di nuovo impianto; d) sia stato riattivato dopo un periodo di inattività constatata da un agente tecnico dell'Associazione, con verbale di diffida d'uso; e) sia stato oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso; f) abbia avuto un cambiamento di uso o di esercizio; g) sia da porsi fuori d'uso, per determinazione del possessore; h) sia da ritenersi che rimarrà inattivo per un periodo superiore ad un anno. È altresì obbligatoria la denuncia quando ne sia fatta richiesta dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Nei casi indicati alle lettere a), b), d), e) ed al capoverso la denuncia è obbligatoria anche se l'apparecchio sia inattivo o sia impiegato per usi che non ne richiedano il funzionamento sotto pressione. È prescritta la denuncia nei casi previsti dal presente articolo anche per gli apparecchi per i quali sia stata rilasciata dichiarazione di esonero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-46