Regolamento›Capo III
Art. 46
46 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Salve le norme di cui all' per i recipienti destinati al trasporto di gas e per recipienti fissi assimilabili ad essi, deve essere data denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, di ogni apparecchio soggetto alle prescrizioni del presente titolo, che:
a) debba essere posto in esercizio;
b) abbia subito uno dei restauri indicati all', lettera c);
c) sia stato oggetto di nuovo impianto;
d) sia stato riattivato dopo un periodo di inattività constatata da un agente tecnico dell'Associazione, con verbale di diffida d'uso;
e) sia stato oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso;
f) abbia avuto un cambiamento di uso o di esercizio;
g) sia da porsi fuori d'uso, per determinazione del possessore;
h) sia da ritenersi che rimarrà inattivo per un periodo superiore ad un anno.
È altresì obbligatoria la denuncia quando ne sia fatta richiesta dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Nei casi indicati alle lettere a), b), d), e) ed al capoverso la denuncia è obbligatoria anche se l'apparecchio sia inattivo o sia impiegato per usi che non ne richiedano il funzionamento sotto pressione.
È prescritta la denuncia nei casi previsti dal presente articolo anche per gli apparecchi per i quali sia stata rilasciata dichiarazione di esonero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-46