Art. 42
RegolamentoCapo II

Art. 42

42 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
I recipienti nei quali il vapore viene in contatto con la materia da elaborare devono essere provvisti di un rubinetto di spia e di sfogo scaricante in modo da non danneggiare il personale. I recipienti nei quali il vapore non viene in contatto della materia da elaborare devono essere muniti di almeno un rubinetto di scarico dell'acqua di condensazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-42