Art. 27
RegolamentoCapo II

Art. 27

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In vigore dal 19 lug 1927
Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati agli , può essere posto e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti: 1° età non minore di 18 anni compiuti; 2° moralità e buona condotta; 3° idoneità fisica; 4° possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-27