Regolamento›Capo II
Art. 21
21 / 114In vigore dal 1 feb 1967
Ogni generatore deve essere provveduto di due apparecchi di alimentazione, capaci ciascuno di fornire almeno il doppio dall'acqua necessaria ed indipendenti in modo che in qualsiasi caso sia assicurato il funzionamento di uno di essi.
Ai generatori aventi meno di 5 mq. di superficie riscaldata, nonché a quelli, di qualunque superficie, che funzionino a non oltre un kg. per cmq. e che siano direttamente alimentati dall'acqua di ritorno, può essere applicato un solo apparecchio di alimentazione.
La derivazione di una condotta di acqua forzata può essere utilizzata come mezzo di alimentazione, quando la pressione minima di essa superi sempre di almeno mezzo kg. per cmq. quello del bollo di prova del generatore.
Le pompe a mano sono ammesse solo come apparecchi ausiliari e per i generatori fissi e semifissi soltanto quando la pressione non superi 8 kg. per cmq., e la superficie riscaldata non superi 10 mq.
Allorchè più generatori siano fra loro comunicanti è ammessa per essi l'applicazione di due apparecchi di alimentazione soltanto quando tali apparecchi siano fra loro indipendenti a sensi del 1° comma e ciascuno capace di fornire da solo almeno il doppio di acqua necessaria per l'alimentazione di tutti i generatori.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 settembre 1966, n. 1208 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per la tutela dell'incolumita' dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, agli apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore aventi potenzialita' specifica di vapore superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora, si applicano le normecontenute nell'allegato al presente decreto, in luogo di quelle stabilite all'art. 21 del regolamento, approvato con regio decreto maggio 1927, n. 824. Resta ferma la rimanente regolamentazione stabilita nel citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-21