Regolamento›Capo II
Art. 13
13 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Per il calcolo delle varie parti di un generatore di vapore debbono applicarsi le norme stabilite dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione per il controllo sulla combustione. Tali norme divengono obbligatorie dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-13