Art. 110
RegolamentoTitolo III

Art. 110

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In vigore dal 19 lug 1927
Contro le prescrizioni degli agenti gli interessati possono presentare reclamo alla sezione regionale competente dell'Associazione la quale adotterà i provvedimenti relativi entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Contro i provvedimenti ed in genere contro gli atti della Associazione e delle sezioni regionali è dato, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, ricorso di merito al Ministro per l'economia nazionale che decide definitivamente Parimenti è dato ricorso di merito al Ministro per l'economia nazionale per l'omissione da parte dell'Associazione di atti prescritti dal presente regolamento. I reclami e i ricorsi in materia di prevenzione contro gli infortuni non hanno effetto sospensivo salvo che ciò sia disposto dal Ministro il quale prescriverà, se del caso, i provvedimenti provvisori urgenti a tutela dell'incolumità dei lavoratori. I reclami e i ricorsi contro atti e provvedimenti riguardanti il controllo sulla combustione hanno effetto sospensivo.
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