Art. 107
RegolamentoTitolo III

Art. 107

107 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
Ogni consortista è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e di quota annua a sensi dell' del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331. La tassa di iscrizione è dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato. La tassa di iscrizione è unica, qualunque sia il genere di sorveglianza al quale l'apparecchio o impianto è soggetto. La quota annua è determinate per ogni apparecchio o impianto secondo la categoria alla quale il medesimo appartiene e secondo il genere di sorveglianza sullo stesso esercitata. La misura della tassa di iscrizione e della quota annua, la forma di pubblicità dei ruoli, le modalità e i termini di pagamento come pure le norme per la definizione dei ricorsi in materia, saranno stabilite, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.
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