Regolamento›Titolo II
Art. 102
102 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Quando dalle prove eseguite risulti che il rendimento degli impianti o degli apparecchi, i quali per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, eccede i limiti di tolleranza indicati negli lettera a) del decreto-legge 9 luglio 1926. n. 1331, l'Associazione, su proposta motivata del Consiglio tecnici, emanerà le opportune disposizioni agli effetti dei citati articoli del decreto-legge fissando anche il termine entro il quale tali disposizioni dovranno essere applicate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-102