Art. 102
RegolamentoTitolo II

Art. 102

102 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
Quando dalle prove eseguite risulti che il rendimento degli impianti o degli apparecchi, i quali per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, eccede i limiti di tolleranza indicati negli lettera a) del decreto-legge 9 luglio 1926. n. 1331, l'Associazione, su proposta motivata del Consiglio tecnici, emanerà le opportune disposizioni agli effetti dei citati articoli del decreto-legge fissando anche il termine entro il quale tali disposizioni dovranno essere applicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-102