Art. 10
RegolamentoCapo II

Art. 10

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In vigore dal 19 lug 1927
Non possono essere ceduti, posti o mantenuti in esercizio generatori costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per i quali il costruttore non abbia provveduto ai sensi degli , e, per quelli costruiti dopo un anno dalla data suddetta, che non corrispondano anche alle prescrizioni di cui all'. Salvo quanto è disposto dall', è vietato porre o mantenere in esercizio i generatori, anche se costruiti prima della entrata in vigore del presente regolamento, i quali non rispondano alle condizioni prescritte dagli altri articoli del presente capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-10