Proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'art. 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attivita'.
REGIO DECRETO · n. 758
Proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'art. 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attivita'.
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