Art. 25
25 / 25In vigore dal 27 mag 1927
Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ordinazione del pagamento delle pensioni ed altri assegni ai residenti all'estero, quando il pagamento abbia luogo mediante vaglia cambiari, i vaglia medesimi potranno, compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli uffici consolari, e su richiesta degli interessati, essere intestati ai Regi consoli, i quali provvederanno ad inviarne l'ammontare agli aventi diritto, a spese ed a rischio dei medesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 71 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 77. - Ferretti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-25