Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 27 mag 1927
Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ordinazione del pagamento delle pensioni ed altri assegni ai residenti all'estero, quando il pagamento abbia luogo mediante vaglia cambiari, i vaglia medesimi potranno, compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli uffici consolari, e su richiesta degli interessati, essere intestati ai Regi consoli, i quali provvederanno ad inviarne l'ammontare agli aventi diritto, a spese ed a rischio dei medesimi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 71 maggio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 260, foglio 77. - Ferretti.
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