Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 27 mag 1927
I versamenti disposti dalle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) sui conti correnti postali a mezzo di ordini intestati ai titolari di pensioni ed assegni e non potuti allibrare per sopravvenuta chiusura del conto o per altre ragioni, sono convertiti a cura degli uffici conti in mandati di rimborso a favore del Tesoro. A cura degli uffici postali destinatari sarà promosso d'ufficio, mediante vaglia di servizio, il rimborso all'Erario del l'importo dei vaglia postali non potuti recapitare ai titolari. Tanto i mandati dei conti correnti emessi a norma del primo comma del presente articolo, quanto l'importo dei vaglia postali non recapitati, nonché i vaglia della Banca d'Italia che non poterono essere consegnati ai titolari o non furono dai medesimi reclamati entro sei mesi dalla loro emissione, sono introitati a cura della Sezione di Regia tesoreria verso il rilascio di quietanza di entrata con imputazione al capitolo 203 del bilancio per l'esercizio in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, se trattasi di pensioni o di assegni a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattasi di pensioni, o di assegni a carico delle Amministrazioni autonome. Le Intendenze di finanza, cui devono essere rimessi i documenti predetti, ne prendono nota sui relativi conti correnti e sui registri di prenotazione e sospendono il pagamento delle rate successive, accertando frattanto se i titolari siano ancora in vita. A richiesta dei titolari, e purchè non siasi verificata la prescrizione, le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) provvedono al pagamento delle rate che fossero in seguito reclamate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677#art-20