Art. 46
StatutoTitolo VIII

Art. 46

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In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio sezionale sta in carica tre anni e la sua elezione avviene dopo il Congresso triennale. Alle elezioni straordinarie e alle dimissioni parziali si provvede a norma del regolamento generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-46