Statuto›Titolo VIII
Art. 40
40 / 50In vigore dal 9 giu 1927
Ogni sezione in quei centri ove lo ritenga opportuno, ovvero gliene venga fatta richiesta da almeno dieci soci effettivi, può costituire sottosezioni che dipenderanno direttamente dalla sezione costituente.
La sottosezione è a sua volta retta da una commissione composta da un fiduciario, da un segretario e da un consigliere delegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-40