Statuto›Titolo VII
Art. 36
36 / 50In vigore dal 9 giu 1927
La Giunta esecutiva ha l'effettiva direzione e la gestione amministrativa dell'Unione cui provvede in conformità del preventivo e delle norme regolamentari in proposito. Essa in particolare:
a) eseguisce o fa eseguire le deliberazioni del Consiglio nazionale;
b) nomina il personale della sede centrale ad eccezione del segretario generale e del tesoriere (vedi , comma f);
c) propone la nomina dei rappresentanti dell'Unione presso le istituzioni pro ciechi e nelle Commissioni ministeriali;
d) provvede per ogni esercizio, che dovrà coincidere con l'anno solare, alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che presenta al Consiglio nazionale;
e) ha l'alta sorveglianza ed il controllo sulle sezioni e li esplica nelle forme previste dal regolamento;
f) ratifica e modifica i regolamenti delle sezioni ed i loro provvedimenti più gravi contro i soci, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto per parte delle sezioni stesse;
g) provvede in tutti i casi d'urgenza, salvo a riferirne per la ratifica al Consiglio nazionale nella sua prima riunione;
h) dirime, direttamente o delegando un membro del Consiglio nazionale, eventuali controversie fra sezioni, o fra soci singoli e sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-36