Art. 33
StatutoTitolo VII

Art. 33

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In vigore dal 9 giu 1927
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione. Dovrà però, caso per caso, essere autorizzato dal Consiglio nazionale per stare in giudizio, sia l'Unione attrice o convenuta. Esso prende i provvedimenti d'urgenza che sottoporrà alla ratifica della Giunta esecutiva nella sua prima adunanza. In caso di impedimento è sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-33