Statuto›Titolo VI
Art. 24
24 / 50In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio nazionale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta la Giunta lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno due quinti dei suoi componenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-24