Art. 23
StatutoTitolo VI

Art. 23

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In vigore dal 9 giu 1927
Il Consiglio nazionale a costituito dai presidenti di sezione e dalla Giunta esecutiva. Esso si riunisce ordinariamente ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione della relazione morale e finanziaria della gestione chiusa: al 31 dicembre anno decorso, e il preventivo della gestione da iniziare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;744#art-s-23