Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 giu 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea dei delegati dell'«Unione italiana dei ciechi» il 25 settembre 1924 e dal Consiglio nazionale dello stesso sodalizio il 15 novembre 1925, concernenti l'approvazione di un nuovo schema di statuto sociale, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 29 luglio 1923; Veduto l'esito del referendum indetto dalla sede centrale della suddetta Associazione circa l'approvazione dello statuto in parola; Veduto il nuovo testo dello statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il nuovo testo dello statuto organico del l'«Unione italiana dei ciechi» deliberato come sopra è indicato, composto di 50 articoli. Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 260, foglio 136. - Ferretti.
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