Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 mag 1927
Sono approvate le convenzioni stipulate tra i rappresentanti di Bagni della Porretta e quelli di Castel di Casio e Granaglione rispettivamente in data 16 marzo e 24 aprile 1926 per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni medesimi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 260, foglio 7. - Ferretti.
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