Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l' del R. decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n.58 contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali; Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interni e dei Ministri per la giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento che sarà vidimato è sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per l'esecuzione del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 259, foglio 79. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-rd-1