Regolamento›Titolo V
Art. 25
25 / 50In vigore dal 1 ott 1991
Quando risulti che siano venuti a mancare in un'officina i requisiti in base ai quali venne autorizzata a produrre specialità medicinali, o che i prodotti usati per la preparazione di tali specialità non posseggano i necessari requisiti di purezza, o che le specialità con essi preparate non rispondano ai criteri in base ai quali vennero registrate, il Ministero dell'interno può revocare la concessa autorizzazione.
L'autorizzazione può anche essere revocata in caso di mancato pagamento della tassa annua di cui alla tabella A, annessa al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732.
Prima di emettere il decreto di revoca, il Ministero può diffidare il proprietario dell'officina a metterla in regola, fissandogli allo scopo un congruo termine.
Il decreto Ministeriale di revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali viene notificato all'interessato, a mezzo del Prefetto, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-25