Regolamento›Titolo III
Art. 21
21 / 50In vigore dal 1 ott 1991
Per qualsiasi variazione nella composizione di una specialità medicinale già registrata, pur mantenendone invariata il nome e il carattere terapeutico prevalente, deve presentarsi al Ministero dell'interno domanda nella quale siano specificate le variazioni da apportare.
Alla domanda debbono essere alligati i campioni e i documenti di cui all' del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-21