Regolamento›Titolo I
Art. 1
1 / 50In vigore dal 1 ott 1991
Regolamento.
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Chi intende attivare un'officina per la produzione di specialità medicinali a scopo di vendita, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero dell'interno con domanda nella quale saranno indicati:
1° le specialità che intende produrre;
2° la sede dell'officina;
3° la pianta dei locali e i mezzi tecnici di cui dispone, nonché il numero delle persone che intende impiegare nella produzione delle specialità, escluso il personale di amministrazione;
4° il nome, cognome e titolo accademico del direttore tecnico responsabile dell'officina.
La domanda dovrà essere corredata della dichiarazione del direttore che assume la direzione tecnica della officina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: [...] b) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, ad eccezione degli articoli 10 e 11 e della disciplina sull'etichettatura delle specialita' medicinali, la quale continuera' ad essere applicata fino all'entrata in vigore delle disposizioni che potranno essere emanate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 16 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-03;478#art-r-1