Art. 50
RegolamentoTitolo III

Art. 50

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In vigore dal 4 mar 1927
Nel termine perentorio di quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti dei Magazzini generali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, che intendano ottenere l'autorizzazione a norma del decreto-legge 1° luglio 1926, u. 2290, dovranno farne domanda al Ministero dell'economia nazionale per il tramite del Prefetto della Provincia. La domanda deve essere corredata da regolare perizia, anche sommaria, descrittiva ed estimativa dei terreni, fabbricati ed impianti di ogni genere destinati all'esercizio del Magazzino generale, dalle piante generali e particolari dei locali ad uso del Magazzino, nonché dal regolamento e dalle tariffe, ed infine da un elenco delle fedi di deposito e note di pegno, emesse durante l'anno 1926, in cui siano indicati i seguenti elementi: a) intestatario del titolo; b) qualità e quantità della merce; c) data di emissione; d) valore della merce; e) se la nota di pegno relativa è stata scontata dal Magazzino generale e per quale importo. Nella domanda l'esercente dovrà inoltre specificare le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti e loro aventi causa, e dichiarare altresì di essere disposto a prestare la cauzione a norma dell' del presente regolamento. Dovrà infine dichiarare quanto è richiesto dal n. 3 dell' del decreto-legge. Se l'esercente è una società anonima od una società in accomandita per azioni deve produrre i bilanci relativi all'ultimo triennio. All'atto della presentazione della domanda, l'esercente deve depositare la somma che, a giudizio del Prefetto, potrà presumibilmente occorrere per gli accertamenti da eseguirsi salvo restituzione dell'eventuale eccedenza.
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