Art. 5
RegolamentoTitolo I

Art. 5

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In vigore dal 14 set 2012
Ogni esercente di Magazzino generale è obbligato ad impiantare e a tenere una regolare contabilità del movimento di entrata ed uscita delle merci. In caso di constatata inosservanza di tale obbligo il presidente del Consiglio provinciale dell'economia potrà nominare un proprio commissario con l'incarico di riordinare la contabilità, a spese dell'esercente, salvo a promuovere, nei casi più gravi, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione à sensi dell' del decreto-legge.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 80-quinquies, comma 7) che "Ogni riferimento ad autorizzazione previsto [...], e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-5