Regolamento›Titolo II
Art. 49
49 / 53In vigore dal 4 mar 1927
le disposizioni speciali che, per l'esecuzione del presente regolamento, si rendessero necessarie, per ogni Magazzino generale, saranno date dal Ministero delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-49