Art. 48
RegolamentoTitolo II

Art. 48

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In vigore dal 4 mar 1927
La dogana potrà sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovrà essere, con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente. Le spese delle verificazioni ordinarie sono a carico del concessionario del Magazzino generale; per quelle delle verificazioni straordinarie ai Magazzini non a chiusura ufficiale, si osserverà il disposto dell' della legge doganale. Per le verificazioni straordinarie ai Magazzini a chiusura ufficiale le spese sono a carico del concessionario nel solo caso previsto dall'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-48