Art. 45
RegolamentoTitolo II

Art. 45

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In vigore dal 4 mar 1927
L'ingresso nel recinto del Magazzino non è permesso che alle persone munite di apposito biglietto, rilasciato dall'amministrazione esercente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-45