Art. 44
RegolamentoTitolo II

Art. 44

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In vigore dal 4 mar 1927
Il servizio di vigilanza ai Magazzini generali è eseguito dalla R. Guardia di finanza. Con disposizioni speciali per ciascun Magazzino generale il direttore della Circoscrizione doganale determina le misure di vigilanza e le cautele da adottare sia per quanto riguarda il recinto esterno e la sua chiusura, sia per quanto riguarda la chiusura dei Magazzini interni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-44