Art. 38
RegolamentoTitolo II

Art. 38

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In vigore dal 4 mar 1927
Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla operazione, a tergo del quale gli agenti della Guardia di finanza attesteranno la uscita della merce dal Magazzino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-38