Art. 37
RegolamentoTitolo II

Art. 37

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In vigore dal 4 mar 1927
L'amministrazione esercente potrà chiedere nella dichiarazione che la operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovrà in questo caso firmare anche essa la dichiarazione e rendersi responsabile della operazione. Alla detta operazione dovrà pure assistere il rappresentante dei Magazzini generali. La dogana avrà sempre diritto di ottenere quelle guarentigie, che, secondo la legge doganale, fossero prescritte per le operazioni da compiersi e che dovranno essere prestate o dall'amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-37