Art. 35
RegolamentoTitolo II

Art. 35

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In vigore dal 4 mar 1927
Le merci depositate nei Magazzini generali possono avere qualsiasi destinazione doganale. Le operazioni relative debbono essere eseguite nei modi e con le guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali comuni, salve le eccezioni fatte dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-35