Regolamento›Titolo II
Art. 34
34 / 53In vigore dal 4 mar 1927
Nei casi di travaso o di mutamento dei recipienti di merci soggette a diritti doganali non sarà variata la ragione dei diritti stessi secondo la condizione delle merci, accertata all'atto della introduzione, osservando le disposizioni degli articoli 232 e 237 del Regolamento doganale.
Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in conseguenza delle cernite e delle altre manipolazioni eseguite, nonché per gl'involti o recipienti rimasti inservibili, non saranno riscossi diritti doganali, ove le une e gli altri vengano distrutti in presenza di funzionari della dogana e della Guardia di finanza, appositamente delegati dal Capo della dogana, che redigeranno il relativo processo verbale il quale servirà di base per le annotazioni di scarico sui registri di deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-34