Art. 27
RegolamentoTitolo II

Art. 27

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In vigore dal 4 mar 1927
In base alla dichiarazione i funzionari delegati dalla dogana, assistiti da un rappresentante dell'amministrazione esercente, e, ove sia necessario, da un impiegato del dazio consumo, eseguono le verificazioni della qualità e quantità della merce da introdurre in deposito. Per l'introduzione nei Magazzini a chiusura ufficiale, di cui al secondo comma dell', di colli contenenti una sola qualità di merce, basta sempre l'accertamento del solo peso lordo dei colli, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento doganale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-27