Art. 25
RegolamentoTitolo II

Art. 25

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In vigore dal 4 mar 1927
I Magazzini generali ammessi al deposito di merci estere possono ricevere merci provenienti direttamente dall'estero o da altri Magazzini generali, o dai depositi doganali di ogni specie, o dalle dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alle spedizione di merci da una all'altra dogana, nonché le merci nazionali o nazionalizzate provenienti dal libero commercio interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-25