Art. 22
RegolamentoTitolo II

Art. 22

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In vigore dal 4 mar 1927
Non vi potranno essere, nei Magazzini generali di cui all', locali dati in affitto a privati se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle merci, far parte dei Magazzini stessi, nè essere ammessi al regime speciale di cui al secondo comma dell', restando ad essi sempre applicabili le disposizioni della legge doganale per i depositi in magazzini di proprietà privata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-22