Art. 17
RegolamentoTitolo II

Art. 17

17 / 53
In vigore dal 4 mar 1927
Salve le eccezioni stabilite dalla legge o da speciali disposizioni, possono essere depositate nei Magazzini generali di cui all' merci estere di ogni specie ed anche ogni specie di merce nazionale. Quando, però, oltre alle merci estere, vi siano depositate merci nazionali, i locali di deposito delle prime devono essere distinti da quelli di queste ultime, eccettochè le une siano riconosciute, dalla Amministrazione doganale, inconfondibili con le altre, o siano rese tali mediante applicazione di contrassegni, nei quali casi la stessa Amministrazione doganale può consentire il deposito negli stessi locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-17