Regolamento›Titolo II
Art. 16
16 / 53In vigore dal 4 mar 1927
Il personale da assegnare all'ufficio doganale di cui all' sarà determinato dal direttore della circoscrizione doganale secondo i bisogni ordinari del servizio.
Però, quando il Magazzino generale sia autorizzato in località sprovvista di dogana di primo ordine, il personale suddetto sarà determinato dal Ministero delle finanze.
Il capo della dogana, dalla quale l'ufficio stesso dipende come sezione, sarà sempre in facoltà, su domanda della amministrazione del magazzino generale, di distaccare provvisoriamente a tale ufficio altri impiegati suoi dipendenti per compiervi determinate operazioni, restando in questo caso a carico della detta amministrazione la corresponsione delle indennità dovute secondo le disposizioni in vigore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-16