Art. 14
RegolamentoTitolo II

Art. 14

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In vigore dal 4 mar 1927
Salva l'osservanza di quanto è disposto dall' della legge doganale per il caso che non esista sul luogo una dogana di primo ordine, sarà istituito, presso ogni Magazzino generale ammesso a ricevere merci estere, un ufficio doganale avente le facoltà delle dogane di 1° ordine e dipendente, come sezione, dalla dogana più vicina. L'ufficio suddetto non potrà eseguire operazioni che per merci destinate al deposito nel Magazzino generale o da questo estratte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-14