Art. 10
RegolamentoTitolo I

Art. 10

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In vigore dal 4 mar 1927
Per quanto concerne il deposito, in Magazzini generali, di esplosivi, di merci infiammabili e corrosive o comunque nocive alla salute o pericolose per la sicurezza pubblica si applicano inoltre le altre disposizioni al riguardo emanate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;126#art-r-10